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Statuto

Lo statuto di PromoFirenze, azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze.

 

Statuto dell’Azienda Speciale PromoFirenze

 

ART. 1
Denominazione

E’ costituita, ai sensi dell’art. 2, comma 5, Legge 29 dicembre 1993, n. 580 PromoFirenze Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, di qui in avanti chiamata “Azienda”.

 

ART. 2
Sede

L’Azienda ha sede legale ed amministrativa in Firenze, Piazza dei Giudici 3.

L’Azienda ha facoltà, per motivate necessità strumentali al raggiungimento dei propri fini, di istituire sedi secondarie, unità locali, uffici, recapiti in Italia ed all’estero.

 

ART. 3
Finalità

L’Azienda, nell’ambito della propria attività, può perseguire, senza fine di lucro, i seguenti scopi:

  • Promozione dei rapporti economici e degli interessi generali delle imprese del territorio di competenza, con particolare riguardo allo sviluppo delle relazioni e degli scambi in Italia, nell’Unione Europea ed all’estero, assumendo a tal fine tutte le iniziative utili ed opportune. In sintonia con il ruolo istituzionale della Camera di commercio potrà fornire ogni servizio, anche di supporto, assistenza, informazione e formazione alle imprese, singolarmente o con altri soggetti del sistema camerale, con enti di promozione nazionali, regionali e locali, pubblici o privati, nell’ambito di strategie condivise.

Nel predetto contesto l’Azienda può aderire alla rete europea Enterprise Europe Network (EEN), svolgendone le relative attività;

  • valorizzazione e gestione, anche commerciale, degli spazi della Camera di Commercio individuati dalla Giunta camerale per lo svolgimento di servizi e attività istituzionali, anche mediante la gestione della presenza di un bar ristorante e l’ospitalità di eventi ed iniziative di terzi compatibili con la natura dei detti spazi.
  • Esercizio di ogni attività, anche formativa, volta ad agevolare l’ingresso ed il consolidamento delle imprese sul mercato, favorendo l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati, lo sviluppo singolo, di rete, di settore o complessivo, la diffusione ed il trasferimento di buone pratiche, di modelli aziendali evoluti e concorrenziali e di strategie economico-finanziarie.
  • Promuovere lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione tecnologica, l’applicazione della ricerca scientifica, l’utilizzo delle informazioni, la crescita di una cultura tecnologicamente adeguata;
  • Erogare servizi che rispondano a bisogni di innovazione, qualità, sicurezza, tutela dell’ambiente con l’utilizzo di attrezzature e risorse sia proprie che messe a disposizione direttamente dalla Camera di Commercio o da soggetti terzi;
  • Curare la raccolta e la diffusione dell’informazione sulle tecnologie,
  • In tale ambito l’Azienda può svolgere le attività correlate ai programmi ed alle iniziative “Industria 4.0”
  • Espletamento di funzioni per la tutela del mercato, in sintonia con le relative attribuzioni istituzionali della Camera di commercio, con particolare riferimento alla gestione, al supporto, allo studio, alla formazione, alla divulgazione ed informazione sulle procedure di giustizia alternativa e, segnatamente, di mediazione per la conciliazione;
  • Attuazione di ogni altra attività delegata dalla Camera di commercio per il perseguimento delle sue finalità istituzionali;
  • Svolgimento di attività di informazione e comunicazione sulle materie di competenza, comprese quelle delegate dalla Camera di Commercio, da effettuarsi, fra l’altro, mediante l’edizione di pubblicazioni anche periodiche;
  • Compimento di tutte le attività strumentali e complementari, anche finanziarie e formative, utili, necessarie od opportune per il raggiungimento delle finalità, come sopra individuate.

Nel perseguimento dei propri scopi, l’Azienda assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento dell’attività nel rispetto dei principi fondamentali attinenti il soddisfacimento dell’interesse pubblico.

 

ART. 4
Attività della Giunta della Camera di commercio

Spetta alla Giunta della Camera di commercio:

a) determinare, gli indirizzi strategici, in conformità alle linee programmatiche stabilite dal Consiglio della Camera di Firenze, in coerenza con la missione statutaria dell’Azienda;

b) definire, in tempo utile per la redazione del preventivo economico, in coerenza con quanto stabilito dal precedente punto a), le strategie e gli obiettivi promozionali di breve periodo;

c) vigilare sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi assegnati e sulla coerenza della gestione attuata con le strategie complessive e gli interessi della Camera di commercio;

d) verificare i risultati della gestione, con riferimento alle linee strategico-programmatiche definite;

e)  approvare lo statuto dell’Azienda e le sue modificazioni;

f)  esprimere i pareri di competenza, sulle materie individuate dallo statuto.

Ove sia richiesto il parere favorevole espresso dalla Giunta della Camera di commercio, lo stesso è determinato, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda.

 

ART. 5
Principio di separazione delle funzioni

Spettano agli organi dell’Azienda le funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di controllo; alla dirigenza quelle di attuazione e di gestione amministrativa.

 

ART. 6
Organi

Sono organi dell’Azienda:

  • il Presidente dell’Azienda;
  • il Consiglio di amministrazione;
  • il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 7
Presidente dell’Azienda

Il Presidente dell’Azienda è il Presidente della Camera di commercio di Firenze o persona da questi delegata, previa condivisione con la Giunta camerale.

Nel caso in cui il Presidente dell’Azienda sia persona diversa dal Presidente della Camera di commercio di Firenze, potrà essere da quest’ultimo revocato in qualsiasi momento.

Il Presidente dell’Azienda ne è il rappresentante legale, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

In caso di urgenza, il Presidente dell’Azienda può deliberare su argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da far ratificare allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente dell’Azienda convoca e presiede, il Comitato tecnico, se nominato, ogni volta che lo ritenga opportuno. E’ fatta salva la facoltà di delega delle funzioni di presidente del Comitato tecnico ad uno dei suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente dell’Azienda è sostituito dal consigliere più anziano di età.

Al Presidente dell’Azienda spetta un’indennità di carica nella misura determinata dai competenti organi camerali, in base alle vigenti disposizioni di legge.

 

Art. 8
Consiglio d’amministrazione – composizione e funzionamento

Il Consiglio d’amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, compreso il Presidente dell’Azienda che lo presiede a norma dell’art. 7, comma 3, scelti tra i consiglieri della Camera di commercio e/o esperti con adeguato curriculum.

La Giunta, all’atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, può conferire a uno dei componenti le funzioni di Consigliere delegato.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a conferire le deleghe al Consigliere delegato, sulla base delle indicazioni della Giunta camerale.

Hanno diritto ad intervenire alle riunioni del Consiglio d’amministrazione, con funzioni consultive, il Presidente della Camera di commercio, ove già non ne faccia parte, nonché il Segretario Generale della Camera di Commercio, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 20, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, qualora non sia stato nominato Direttore dell’Azienda.

Funge da segretario il direttore dell’Azienda. In caso di sua assenza o impedimento, o di astensione obbligatoria dalla partecipazione alla seduta del Consiglio di amministrazione, si applica l’ultimo comma dell’art. 10 del presente statuto.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del consiglio i dirigenti dell’Azienda e, secondo gli argomenti trattati, esperti o personalità esterne, i responsabili e i dipendenti delle divisioni dell’Azienda.

I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.

L’assenza, a qualunque titolo, dai lavori del consiglio per quattro riunioni consecutive, comporta l’automatica decadenza dall’incarico.

I consiglieri nominati in sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, cessassero dalla carica durante il quinquennio, decadono alla scadenza del quinquennio stesso.

In caso di decadenza del Consiglio della Camera di Commercio decadono anche i consiglieri d’amministrazione dell’Azienda.

L’eventuale corresponsione di gettoni di presenza alle riunioni del Consiglio d’amministrazione, nonché del rimborso delle spese sostenute dai componenti, sono regolate secondo legge, secondo determinazione degli organi camerali a ciò preposti ed in conformità con i regolamenti dell’Azienda.

 

ART. 9
Consiglio d’amministrazione – funzioni

Il Consiglio di amministrazione provvede a quanto necessario per assicurare l’amministrazione ed il funzionamento dell’Azienda.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) può deliberare le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all’approvazione dei competenti organi della Camera di commercio;

b) approva, con il parere favorevole della Giunta della Camera di commercio, i regolamenti aziendali;

c) fissa gli obiettivi ed i programmi dell’attività dell’Azienda, secondo quanto previsto dagli indirizzi strategici deliberati dai competenti organi camerali;

d) adotta il preventivo economico, tenendo conto dei trasferimenti programmati dalla Camera di commercio in funzione del precedente punto c), ed il bilancio di esercizio e li trasmette tempestivamente, corredati da dettagliate relazioni illustrative, alla Camera di commercio per l’approvazione;

e) nomina il Direttore Vicario su proposta del Direttore dell’Azienda;

f) delibera, su proposta del Presidente dell’Azienda, in ordine al trattamento economico e di carriera dei dirigenti;

g) delibera i programmi e i disciplinari delle iniziative svolte dall’Azienda;

h) approva, previo parere favorevole della Giunta della Camera di commercio, la dotazione organica del personale;

i) delibera in merito alle locazioni, agli oneri ed ai contratti di spesa pluriennali da sottoporre all’approvazione della Giunta della Camera di commercio, ai sensi della normativa vigente;

l) può nominare, ove lo ritenga opportuno, un Comitato tecnico, con funzioni consultive.

 

ART. 10
Consiglio di amministrazione – riunioni e deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’Azienda lo ritenga opportuno; comunque almeno due volte all’anno per le delibere di approvazione del preventivo economico e del bilancio di esercizio, ovvero quando ne facciano richiesta scritta al Presidente dell’Azienda almeno tre consiglieri, indicando gli argomenti da trattare.

L’Ordine del giorno – predisposto dal Presidente dell’Azienda – deve essere inviato ai componenti il Consiglio di amministrazione con avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata, telegramma, fax, o con qualunque altro idoneo mezzo, e almeno due giorni prima in caso di urgenza, termine entro il quale può essere integrato, ancora per motivi di urgenza, quello anteriormente inviato.

Di ciascuna riunione sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell’Azienda e dal segretario.

Le sedute del Consiglio sono valide con l’intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Azienda.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele-videoconferenza, ciò a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.

Verificandosi questi requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

In caso di assenza o impedimento del direttore dell’Azienda, funge da segretario il direttore vicario; in caso di loro concomitante assenza o impedimento, o di loro non partecipazione obbligatoria, fungerà da segretario il consigliere più giovane di età.

 

ART. 11
Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi, di cui uno nominato dal Ministero dello sviluppo economico, che ne assume le funzioni di Presidente, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze ed uno dalla Regione Toscana, nonché da due membri supplenti, uno nominato dal Ministero dello sviluppo economico e l’altro dalla Regione Toscana.

Il Collegio, dalla data della sua costituzione, dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

Ai Revisori è corrisposto un compenso deliberato dai competenti organi camerali ai sensi della normativa vigente, oltre all’eventuale rimborso spese, in conformità con i regolamenti aziendali.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione dell’Azienda ed in particolare deve:

  1. verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, statutarie e regolamentari;
  2. vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
  3. controllare e riscontrare la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori di titoli di proprietà, i depositi ed i titoli a custodia;
  4. esaminare il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni;
  5. riferire con ogni possibile urgenza al Presidente dell’Azienda, in caso di eventuali violazioni di legge o gravi irregolarità riscontrate.

ART. 12
Direttore dell’Azienda

Il Direttore dell’Azienda è il Segretario Generale pro tempore della Camera di Commercio di Firenze o, a discrezione della Giunta Camerale, altra persona dotata di capacità e qualificazione professionale in relazione agli scopi statutari, individuata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore assicura il funzionamento dell’Azienda, dando esecuzione alle decisioni degli organi amministrativi e garantendo il coordinamento dei dirigenti e/o dei responsabili delle divisioni aziendali; è il capo del personale ed il vertice tecnico dell’Azienda.

Il Direttore, coordinandosi con il Presidente, esercita i poteri di gestione dell’Azienda, nonché gli altri assegnati dal Consiglio di amministrazione, nei limiti e con le modalità dallo stesso determinati e risponde direttamente al Presidente ed al Consiglio del suo operato e delle sue attività.

 

ART. 13
Personale

Per il suo funzionamento l’Azienda si avvale di proprio personale che deve essere dotato di professionalità specifica, da assumere a tempo determinato o indeterminato con contratto di diritto privato, secondo le disposizioni del relativo regolamento.

Il Direttore dell’Azienda ed i dirigenti adottano i provvedimenti in materia di personale non dirigenziale, ivi compresi quelli relativi al trattamento economico e di carriera dello stesso, in conformità con i regolamenti aziendali.

 

ART. 14
Comitato tecnico

Il Consiglio d’amministrazione, ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità, può nominare un Comitato tecnico con funzioni consultive.

Il Consiglio d’amministrazione può richiedere al Comitato tecnico di esprimere il proprio parere sugli obiettivi e gli indirizzi dell’attività dell’Azienda, sui singoli progetti o su qualunque altro argomento di carattere tecnico.

Il Comitato è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri, esperti nei settori di attività dell’Azienda, designati dalla Camera di commercio.

Per la carica di Presidente del Comitato si applica l’art. 10, comma 5, del presente statuto.

La partecipazione al Comitato è onorifica. Sono consentiti i rimborsi spese, documentate, sostenute per la partecipazione alle riunioni e nei limiti previsti per i componenti gli organi dell’Azienda.

 

ART. 15
Proventi dell’Azienda

L’Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con i seguenti proventi:

– trasferimento della Camera di commercio;

– contributi o trasferimenti di altri enti;

– proventi derivanti dalla prestazione di servizi;

– proventi diversi.

 

ART. 16
Gestione aziendale

La gestione economica, patrimoniale, finanziaria e contrattuale dell’Azienda avviene secondo le norme di legge e regolamentari vigenti.

Le disposizioni di pagamento, gli assegni e le movimentazioni dei conti correnti bancari e/o postali intestati all’Azienda, sono firmate dal direttore o suo delegato.

 

ART. 17
Partecipazioni

L’Azienda non può acquisire o detenere partecipazioni societarie di alcun tipo. Può, previa deliberazione del Consiglio d’amministrazione, assunta con il preventivo parere favorevole della Giunta della Camera di commercio, partecipare ad associazioni, comitati, fondazioni, consorzi non costituiti in forma societaria, purché strettamente connessi e necessari al perseguimento delle finalità aziendali.

 

ART. 18
Avanzo e disavanzo economico

Il Consiglio della Camera di Commercio adotta, con delibera, le necessarie determinazioni in relazione alla destinazione dell’avanzo economico o del ripiano del disavanzo economico derivanti dalla gestione dell’Azienda.

 

ART. 19
Scioglimento

L’Azienda potrà essere sciolta in qualunque momento, con delibera in tal senso della Giunta della Camera di commercio, con o senza messa in liquidazione.

Eventuali attività o passività spetteranno e faranno carico rispettivamente alla Camera di Commercio.

 

ART. 20
Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni normative vigenti, concernenti le Aziende speciali delle Camere di commercio e le norme del codice civile.

Statuto PromoFirenze

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